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Provincia occupa terreni per la discarica ma non conclude l'esproprio, agricoltore vince al Tar – Riviera24

Sanremo. Occupazione di oltre 8 mila metri quadrati di terra, di proprietà di un coltivatore diretto, da parte della Provincia di Imperia alle prese (era il 2014) con l’emergenza rifiuti e la necessità di aprire un nuovo lotto di discarica in Valle Armea. E’ un doppio indennizzo, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e dell’indennità per il periodo di occupazione sine titulo, quello che la l’ente pubblico è stato condannato oggi a risarcire nei confronti di un agricoltore che si era visto espropriare del proprio appezzamento in assenza di un atto pubblico definitivo che legittimasse l’operazione.

Il caso in questione prende le mosse da un ricorso presentato a dicembre del 2019 da un privato cittadino che si era opposto all’occupazione illegittima e alla trasformazione dei propri terreni nell’ultimo lotto di discarica aperto nel 2015 sul crinale di Collette Ozotto, a Sanremo in Valle Armea. Un terreno caratterizzato – si legge nella sentenza della prima sezione del Tar Liguria -, “da un’esposizione solare ottima che ospitava piante della macchia mediterranea, quali lentisco, erica, mirto, corbezzolo, leccio e timo, dalle quali il signor L., coltivatore diretto e floricoltore, traeva un reddito”.

“Il 14 settembre 2012 l’Amministrazione provinciale – viene spiegato nella sentenza – aveva avviato il procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione di una discarica di rifiuti solidi urbani non pericolosi in località Collette Ozotto. Con provvedimento del 26 maggio 2014 l’ente pubblico aveva disposto l’occupazione d’urgenza di vari fondi, tra cui quelli del ricorrente, determinando l’indennità di espropriazione in via provvisoria in 1,05 euro metro quadro, rifiutata categoricamente dalla proprietario perché ritenuta irrisoria. Il materiale spossessamento del terreno era avvenuto il 17 giugno 2014. In seguito non è mai stato emanato il decreto di esproprio dell’area occupata, con conseguente perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, per scadenza del termine quinquennale, e cessazione della validità dell’atto di occupazione d’urgenza in data 4 aprile 2018″.

Sempre il Tar: “L’agricoltore avrebbe, pertanto, diritto ad ottenere il risarcimento in relazione a due voci di danno: l’indisponibilità della tenuta fondiaria illegittimamente occupata a decorrere dal 4 aprile 2018, con un nocumento quantificabile in circa 6 mila euro annui, oltre rivalutazione e interessi; il valore di mercato del compendio immobiliare, stimabile in misura non inferiore a 80 mila euro. La Provincia di Imperia si è costituita in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. L’ente resistente ha rappresentato di aver iniziato il procedimento di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001, sussistendo l’interesse pubblico all’incameramento delle aree sulle quali è stata costruita la discarica. Il difensore dell’Amministrazione ha depositato una breve relazione, riferendo che la procedura ex art. 42-bis non è ancora giunta a conclusione“.

“Il 17 giugno 2014 i terreni del ricorrente sono stati occupati d’urgenza, ai sensi dell’art. 22-bis del d.p.r. n. 327 cit., e, in seguito, irreversibilmente modificati per realizzare la discarica. Tuttavia, l’ente locale non ha emanato il decreto di esproprio entro il lustro divisato dall’art. 13 del d.p.r. n. 327/2001, né ha stipulato con il signor L. un accordo traslativo del diritto dominicale sull’immobile. Pertanto, l’Amministrazione non è divenuta proprietaria del fondo in contestazione. Il procedimento in parola, iniziato oltre un anno e tre mesi fa, non è ancora terminato, perché – secondo quanto riferito dalla difesa pubblica – l’Amministrazione provinciale ha deciso di attendere l’esito del giudizio radicato nel 2021 avanti alla Corte d’Appello di Genova di un altro soggetto, destinatario di provvedimento ex art. 42-bis avente ad oggetto un immobile sito nel comune di Taggia e anch’esso utilizzato per costruire la discarica in questione”.

“Alla luce di quanto esposto ed alla stregua delle tracciate coordinate ermeneutiche, va sancito l’obbligo della Provincia di porre termine alla situazione di illecito permanente creatasi per la mancata emanazione di un regolare atto ablatorio, provvedendo o all’acquisizione in sanatoria del fondo, oppure alla sua restituzione al proprietario, previa rimessione in pristino. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e, quindi, il Collegio assegna alla Provincia di Imperia il termine di settanta giorni, decorrente dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, per concludere il procedimento amministrativo, emanando l’atto di acquisizione in sanatoria con pagamento al signor L. del doppio indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale e dell’indennità per il periodo di occupazione sine titulo, oppure, in alternativa, per restituire al ricorrente il fondo, previa rimessione allo stato pristino, con corresponsione del risarcimento del danno per la durata dell’occupazione illegittima. Per l’ipotesi di inadempimento della Provincia all’ordine di provvedere viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Imperia“, – concludono i giudici del Tar -.

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