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Pensioni vecchiaia, da invalidità ad arretrati: come funziona

Per poter beneficiare della pensione di vecchiaia occorre aver raggiunto 20 anni di contribuzione e 67 anni di età, sia per gli uomini che per le donne e per tutti i lavoratori, siano essi dipendenti, pubblici e privati, e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e altro). È possibile inoltre sommare i contributi da lavoratore dipendente con quelli da lavoratore autonomo per il raggiungimento dei 20 anni di contributi, sia per quanto riguarda il requisito anagrafico dei 67 anni di età che resta immutato fino al 2026.

Per quanto concerne il requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, è stato stabilito in maniera unica e unitaria per tutti i lavoratori e tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap e altro), 20 anni di contribuzione. Per il raggiungimento del requisito contributivo dei 20 anni, l’Inps ha precisato (circolare 35/2012), che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato.

Agevolazioni per invalidi

L’elevazione dei limiti di età non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento (articolo 1, comma 8, del Dlgs 503/1992. Per coloro che si trovano nella predetta condizione i limiti di età per il diritto alla pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti restano pertanto confermati in 60 anni per gli uomini, e 55 anni per le donne; soggette ad adeguamento alla speranza di vita (ora, quindi, 61 e 56 anni) e vi è una finestra mobile di 12 mesi. Per l’accertamento del requisito dell’invalidità nella misura di legge, si deve avere riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall’Istituto di previdenza sociale.

Per gli arretrati c’è prescrizione quinquennale. La domanda per la pensione può essere presentata ora e avere decorrenza dal mese successivo a quello di perfezionamento dei relativi requisiti. Infatti, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i previsti requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.

Pensione-lavoro

Il titolare di una prestazione pensionistica di vecchiaia può accettare l’instaurazione del rapporto di lavoro dipendente, in quanto non avrà alcuna trattenuta conseguente al lavoro. Infatti le pensioni di vecchiaia, sia retributive e miste, che contributive sono totalmente cumulabili con il reddito da lavoro.

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